
Sinistri stradali e reato di fuga (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 14648 del 20.04.2021).
Il caso, avente ad oggetto un sinistro stradale, riguardava un soggetto che, posto alla guida di un autoveicolo, veniva ritenuto responsabile ai sensi dell’art 590 c.p. e 189 comma 6 e 7 c.d.s.
L’uomo, dopo aver cagionato l’incidente, non provvedeva a fermarsi, a fornire le proprie generalità e si dava alla fuga non prestando assistenza al soggetto danneggiato.
La decisione veniva confermata anche in sede di appello. La corte di merito affermava la responsabilità del soggetto anche in base alla circostanza relativa all’inseguimento dell’auto da parte di alcune persone presenti. Tale episodio confermava l’allontanamento volontario e consapevole del soggetto responsabile.
Il responsabile appellava la decisione deducendo la violazione dell’art 189 comma 6 e 7 del codice della strada e vizio di motivazione in riferimento all’elemento soggettivo del reato.
Parte ricorrente lamentava la mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali in ordine al suo allontanamento.
L’organo giudicante escludeva che l’imputato non si fosse accorto dell’urto, lo stesso, inoltre, era ritornato sul tratto stradale, evidentemente, per verificare le conseguenze dell’accaduto.
La Suprema Corte, ritenendo il motivo non fondato, rigettava il ricorso.
Gli Ermellini chiariscono, come già affermato diverse volte, che il reato di fuga dopo l’urto e la mancata assistenza hanno diversa oggettività giuridica.
Infatti, mentre, per il reato di fuga di cui all’art 189 comma 6 è sufficiente che si verifichi un sinistro riconducibile al proprio comportamento, idoneo a produrre eventi lesivi anche senza un danno effettivo alle persone, ai fini del reato di cui all’art.189 comma 7 ovvero per omissione di assistenza non risulta sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone ma necessita che tale pericolo appaia concretizzato in effettive lesioni dell’integrità fisica.
Nella pronuncia si precisa, inoltre, che l’assistenza non è solo sanitaria ma comprende qualsiasi forma di aiuto morale e/o materiale richiesta dal caso specifico.
In ogni caso la presenza di altre persone non esonera il soggetto dal prestare assistenza.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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