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Sinistri stradali e lesioni: risponde il custode dell’animale per omessa vigilanza (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 14189 del 15.04.2021).

 Il caso aveva ad oggetto un sinistro stradale causato da un animale che, scappato dall’abitazione, invadeva la sede stradale e cagionava lesioni ad un motociclista il quale rovinava a terra.

All’imputato veniva contestata l’omessa custodia dell’animale e lo stesso veniva condannato in entrambi i gradi di giudizio.

Dagli elementi probatori il Giudice riteneva responsabile il padrone dell’animale.

L’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte contestando la decisione e la responsabilità a lui ascritta.

A parere di parte ricorrente non venivano indicati i motivi sulla base dei quali ritenere possibile l’urto tra l’animale e il ciclomotore.

Veniva, altresì, rilevata l’assenza di circostanze, in violazione dell’art 192 c.p.c. La norma, infatti, prevede l’obbligo per il Giudice, in sede di valutazione della prova, di indicare i risultati acquisiti ed i criteri adottati.

Gli Ermellini rigettavano il ricorso affermando e ribadendo che il detentore di un cane ha l’obbligo di custodirlo e di adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare aggressioni a terzi anche fuori dall’abitazione. A tal proposito veniva precisato che la posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza; a nulla, pertanto, rileva la mancata registrazione del cane all’anagrafe o l’assenza di un microchip.

L’obbligo di custodia, infatti, sorge con la mera detenzione dell’animale.

In definitiva, a parere della Corte, dalla motivazione non emergeva alcuna contraddittorietà o carenza atta a mettere in discussione la proprietà del cane, la posizione di garanzia e l’obbligo della sua custodia.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
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