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Se la parte muore nel corso del giudizio gli eredi hanno diritto alla liquidazione del danno biologico (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 8532 del 6 maggio 2020).

Un soggetto conveniva in giudizio il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento dei danni da contagio di epatite HCV contratta a seguito di una emotrasfusione.
In primo grado la domanda veniva disattesa. Gli eredi del soggetto infetto, nel frattempo deceduto, impugnavano la decisione dinanzi alla Corte di Appello competente la quale rigettava l’appello per intervenuta prescrizione del diritto.
La Corte rilevava la carenza probatoria circa il decorso della malattia e sottolineava che il soggetto era sopravvissuto meno di due anni rispetto alla data in cui appariva provato il consolidarsi della malattia.
Aggiungeva, altresì, che, in considerazione del fatto che il danno biologico doveva essere correlato alla durata della vita effettiva, non era applicabile il criterio della proporzione ma il criterio da seguire per la liquidazione doveva essere equitativo puro.
Ciò in quanto il soggetto aveva superato, alla data del suo decesso, le aspettative di vita.
Veniva, pertanto, adita la Suprema Corte.
Parte ricorrente rilevava sia la mancata applicazione da parte dei giudici delle tabelle del Tribunale di Milano sia l’omessa valutazione del lungo percorso sanitario che il soggetto deceduto aveva intrapreso a seguito della certificazione da parte della commissione medica sanitaria.
Gli Ermellini accoglievano il ricorso ritenendo, in parte, fondate le doglianze sollevate.
In primo luogo la Corte precisava che il danno sub iudice è il danno iure hereditatis essendo il soggetto agente deceduto in corso di causa.
Riteneva applicabili le Tabelle del Tribunale di Milano e non il criterio equitativo puro privo di parametri di riferimento.
Il danno che gli eredi richiedono dovrà essere calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita ma bensì in riferimento alla sua durata effettiva.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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