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Salvo il diritto all’indennizzo anche in caso di comunicazione tardiva all’assicurazione (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 24210 del 30.09.2019)

Con la sentenza in esame la Cassazione affronta la questione della tardiva denuncia del sinistro.

Nello specifico la Corte analizza la fattispecie affermando il principio di diritto in base al quale la tardiva comunicazione all’assicuratore non comporta la perdita dell’indennizzo salvo il caso in cui il comportamento dell’assicurato abbia natura fraudolenta.

La vicenda sorgeva a seguito di un ricorso presentato da una carrozzeria, cessionaria del credito, la quale chiedeva alla società di assicurazione l’indennizzo pari alla fattura emessa per le riparazioni.

La domanda proposta davanti al Giudice di Pace competente veniva respinta.

Anche il Tribunale competente respingeva la domanda di risarcimento in quanto la denuncia era stata comunicata dopo i tre giorni previsti dalla legge “senza alcuna ragionevole giustificazione”.

La carrozzeria proponeva, ricorso in Cassazione sostenendo che il ritardo nella comunicazione non era dovuto a dolo dell’assicurata, affermava altresì che, in caso di colpa, l’indennizzo può essere ridotto ma non eliminato.

La Cassazione ha condiviso le affermazioni del ricorrente e ha  precisato che, in caso di risarcimento derivante da sinistro stradale, il mancato rispetto del termine, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 1913 c.c., non può comportare la perdita della garanzia assicurativa.

La Suprema Corte ha aggiunto che la copertura assicurativa può essere compromessa nel caso in cui l’inosservanza abbia natura colposa o dolosa, specificando comunque che in caso di ritardo colposo l’indennizzo non viene meno ma può essere ridotto in considerazione del pregiudizio sofferto e provato ai sensi dell’art. 1915 comma 2 c.c..

In definitiva, nel caso di specie, la Corte accoglieva il ricorso della carrozzeria.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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