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Risarcimento negato in caso di buca visibile con l’ordinaria diligenza (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 17903 depositata il 4 luglio 2019).

Il caso concerne la richiesta di risarcimento presentata da un soggetto nei confronti del Comune a seguito della caduta causata da una buca sul marciapiede.

La signora, a seguito dei danni riportati, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace competente, l’ente al fine di ottenere il risarcimento.

La causa, dopo istruzione, tramite prova testimoniale e Ctu, veniva decisa e nello specifico il Giudice  condannava il Comune a risarcire i danni alla signora per omessa manutenzione e mancata segnalazione della deformazione del manto stradale.

Il Comune presentava appello, il Tribunale adito accoglieva l’appello, inquadrava la fattispecie nell’art 2051 c.c. e affermava, altresì, che la buca fosse visibile, pertanto, la responsabilità era da ascrivere alla disattenzione del soggetto danneggiato.

A fronte della negazione del risarcimento la signora proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della norma e ha specificato che nel caso di specie il Comune aveva fornito la prova del caso fortuito.

A parere della Corte, infatti, il danneggiato, assumendo un comportamento poco diligente di fronte ad una situazione pericolosa, ha di fatto interrotto il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al Comune e l’evento lesivo.

La decisione della Corte consolida l’indirizzo giurisprudenziale sul tema.

In sostanza l’ente, proprietario di una strada pubblica, è responsabile ex art 2051 c.c. per mancata manutenzione tranne nel caso in cui venga accertato che il soggetto danneggiato poteva, con l’ordinaria diligenza, prevedere il pericolo ed evitarlo.

Il ricorso pertanto veniva dichiarato inammissibile con compensazione delle spese del giudizio.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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