
Risarcimento del danno per i figli adotti per trauma di abbandono. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 9188 del 02.04.2021).
La vicenda, oggetto di esame da parte della Suprema Corte, riguardava un procedimento di separazione dove, in sede di appello, la Corte aumentava il contributo al mantenimento nei confronti dell’ex moglie e riconosceva ai due figli adottivi un risarcimento pari a circa € 40.000,00 ciascuno.
Nel caso di specie, l’uomo, a seguito della separazione, si trasferiva e creava una nuova famiglia.
All’uomo veniva addebitata la separazione; lo stesso veniva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei figli in quanto con il suo comportamento aveva leso il diritto dei minori ad essere cresciuti e mantenuti da entrambi i genitori.
Il genitore soccombente ricorreva dinanzi alla Suprema Corte contestando sia l’aumento dell’assegno nei confronti dell’ex coniuge sia il risarcimento nei confronti dei figli.
Parte ricorrente, nello specifico, rilevava di non aver mai fatto mancare nulla ai figli, lamentava semmai un ostacolo da parte dell’ex moglie ad un rapporto con gli stessi.
Per quanto riguarda il danno evidenziava che questo non risultava provato su basi scientifiche e mediche, inoltre, i figli erano contenti di vedere il padre, questo a dimostrazione, secondo parte ricorrente, dell’assenza di danno.
Gli Ermellini, ritenendo il ricorso inammissibile, lo rigettavano.
A parere della Suprema Corte, infatti, la decisione della Corte di Appello si basava sulla CTU dalla quale emergeva che i bimbi necessitavano di terapia e sostegno.
Dalla relazione emergeva, altresì, che la separazione aveva contribuito a riacutizzare il trauma dell’abbandono ed il comportamento del padre aveva influito sull’equilibrio, già precario, dei minori.
In base a quanto sopra il danno non patrimoniale veniva collegato alla riproposizione della situazione di abbandono che, anche se non equiparabile a quella di partenza, è stata ritenuta idonea dalla Corte di Appello a creare una sofferenza non contingente.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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