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Risarcimento danni da emotrasfusioni: la prescrizione decorre dal momento della conoscenza della patologia

Con questa importante sentenza la Corte di Cassazione (anno 2015 n. 13660, ha stabilito da quale momento far decorrere il termine di prescrizione  in relazione all’importante questione relativa al risarcimento del danno derivante dalla contrazione di epatopatie a seguito di trasfusioni di sangue infetto.
Il caso riguarda un uomo che aveva contratto epatopatia HCV (epatite C) a seguito di 12 trasfusioni di sangue infetto effettuate nel 1984.
Gli eredi chiedevano in primo grado il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis; e vedendosi rigettare tale richiesta procedevano in secondo grado presso la Corte di Appello dell’Aquila che accoglieva la domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute.
In particolare il giudice di secondo grado riteneva sussistere il nesso di causalità tra le trasfusioni e la patologia contratta dal paziente condannando il Ministero della Salute che ricorreva per Cassazione.
In particolare il Ministero contestava l’inesistenza del  nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni oltre alla prescrizione quinquennale previsto per la responsabilità extracontrattuale.
Ed infatti il Ministero sosteneva che tale termine decorreva non già dalla data di presentazione della richiesta di indennizzo (avvenuta nel 2001), ma  dal 1988, anno in cui la parte danneggiata sarebbe stata in grado, essendo stato scoperto il virus HCV, di conoscere la causa effettiva del contagio.
In via subordinata l’Avvocatura generale dello Stato, decorreva  dalla data di entrata in vigore della l. n. 210 del 1992 che ha previsto  un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in modo irreversibile in seguito a trasfusioni infette.
Per quanto attiene allo spirare del termine di prescrizione, la Corte adita ha confermato che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti da emotrasfusioni infette è di natura extracontrattuale e quindi quinquennale.
Riguardo poi al momento dal quale far decorrere il termine di prescrizione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione decorre non già “dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno”, bensì dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Condizione questa che la Corte di merito ha rilevato ricorrere solo nel 2001  e non prima come vorrebbe sostenere il Ministero della Salute; poichè. poiché la domanda giudiziale era stata proposta nel 2003, la prescrizione non era maturata.
Il principio permette così di adire le vie giudiziarie al fine della richiesta di risarcimento danni anche a notevole distanza dall’effettuazione delle emotrasfusioni infette; trattandosi infatti di fatto dannoso lungo-latente, per il quale può intercorrere un lasso di tempo rilevante tra l’intervento sanitario e il momento in cui la malattia viene (o può) essere percepita.

Avv. Carlo Cavalletti
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