Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Risarcimento come “vittima del dovere” anche per il lavoratore “civile”. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 823 del 19.01.2021).

A seguito del decesso di un lavoratore, i familiari di questo agivano in giudizio al fine di ottenere gli indennizzi di legge. I parenti del defunto asserivano che la morte per tumore polmonare era stata causata dall’esposizione all’amianto presente nelle navi militari dove la vittima svolgeva le mansioni in qualità di dipendente civile.

Sia in primo grado che in sede di appello la richiesta veniva rigettata.

In particolare, la Corte, pur riconoscendo che la malattia fosse legata ad una causa lavorativa, ritenevano che, al fine di integrare la fattispecie per le “vittime del dovere”, fosse necessaria la particolarità delle condizioni ambientali od operative in cui la vittima prestava attività.

Inoltre, evidenziavano che la nozione di missione non poteva assimilarsi allo svolgimento di mansioni “civili”.

La questione veniva sottoposta all’attenzione della Suprema Corte dinanzi alla quale i congiunti ricorrevano.

A parere dei ricorrenti, infatti, per “missione di qualunque natura” di cui alla legge n. 266/2005 doveva intendersi “ogni scenario possibile in cui il dipendente si sia trovato ad operare ivi comprese le particolari condizioni ambientali e/o operative”.

I familiari, inoltre, lamentavano l’errata applicazione della disciplina in quanto applicata solo al personale militare e non anche a quello civile.

Gli Ermellini, ritenendo fondate le doglianze, accoglievano il ricorso, affermando che“sarebbe del tutto irrazionale, e in violazione del principio di eguaglianza– prosegue la Cassazione -, ammettere che un trattamento sfavorevole sia riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio, in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto”.

Dunque, la formula della legge è ampia e deve ricomprendere anche la malattia professionale.

Per quanto riguarda l’esposizione a sostanze nocive come le fibre di amianto la valutazione giudiziale dovrà assumere, per la Corte, una prospettiva diacronica ovvero occorre che sia formulata ora per allora con riferimento alle maggiori conoscenze disponibili oggi e agli elevati standard protettivi assicurati oggi ai lavoratori appartenenti alla stessa categoria.

Tale tipologia di valutazione risulta necessaria per evitare diseguaglianze.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 –  56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it

Lo Studio Legale Cavalletti offre altresì soluzioni relative al mandato diversificate a seconda della natura del cliente (area privati/aziende).

Per un appuntamento basta cliccare nella area di consulenza on line prenotando lo strumento più utile (recapiti/consulenza on line/video consulenza).

Studio Legale Cavalletti, Via Renato Fucini 49 – 56127 Pisa | Tel 050 540471 – Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti Nr 86518

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[mc4wp_form id="14346" element_id="style-1"]