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Riduzione del risarcimento danni per il passeggero che viaggia senza cintura di sicurezza. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 21991 depositata il 03.09.2019).

Nel caso in esame la Corte affronta il tema del risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale ed in particolare sul risarcimento spettante al passeggero che, in seguito alla collisione, abbia riportato delle lesioni.

La vicenda riguarda la richiesta di danni presentata dai genitori per il figlio, il quale, seduto sul sedile posteriore e senza cintura, era balzato fuori dal veicolo riportando delle lesioni.

In primo grado il risarcimento ottenuto era di circa 590 mila euro, indennizzo ridotto di circa il 30% dalla Corte di Appello competente.

La compagnia assicurativa, infatti, impugnava la decisione di primo grado e sosteneva che il soggetto leso, non indossando le cinture, era responsabile dei danni riportati nella misura del 50% e chiedeva, pertanto, la riduzione del risarcimento.

La Corte di Appello accoglieva l’appello; riteneva, infatti, il soggetto leso corresponsabile in quanto non indossava le cinture di sicurezza.

La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione la quale confermava la sentenza di appello.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la sentenza emessa dalla Corte di Appello era corretta in quanto l’art 172 del codice della strada impone l’uso delle cinture senza alcuna distinzione tra i passeggeri seduti sul sedile anteriore o posteriore.

L’uso corretto delle cinture, a parere della Corte, avrebbe attenuato le conseguenze del sinistro pertanto, il mancato utilizzo delle stesse costituisce un comportamento doloso del danneggiato con conseguente riduzione del risarcimento a questo dovuto.

Per quanto riguarda la responsabilità del conducente del veicolo, la Suprema Corte afferma che lo stesso non è tenuto a controllare che i passeggeri, se maggiorenni e posti sul sedile posteriore, abbiano la cintura di sicurezza allacciata ciò anche perchè risulterebbe di difficile realizzazione per il soggetto posto alla guida, circostanza invece verificabile nel caso in cui il trasportato sia seduto sul sedile anteriore.

In definitiva la Corte respingeva il ricorso confermando la sentenza di appello e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e degli accessori.

Commento dell’ Carlo Cavalletti
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