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Revocatoria della vendita dell’immobile in presenza di domanda di mantenimento del figlio. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 25857 del 16.11.2020).

Con la decisione in esame la Suprema Corte analizza la questione relativa all’assegno di mantenimento e alla possibile inefficacia dell’atto di compravendita, compiuto dal genitore obbligato, per eludere l’obbligo del versamento.

Nel caso di specie, una madre unitamente al figlio, agiva nei confronti del genitore obbligato al pagamento dell’assegno.

I ricorrenti evidenziavano il mancato rispetto da parte del padre del versamento del mantenimento.

In sede di appello la domanda non trovava accoglimento.

A parere dei giudici di secondo grado, infatti, non era possibile la revocatoria dell’atto in questione per diverse ragioni.

La Corte territoriale rilevava che non vi era prova della simulazione dell’atto, della partecipazione dolosa nella frode ai creditori da parte dell’acquirente. Inoltre, per la Corte, al momento dell’atto, il credito non poteva considerarsi sorto in quanto era stata presentata solo la domanda per l’assegno.

La vicenda gingeva dinanzi alla Suprema Corte la quale non condivideva quanto statuito in sede di appello e, pertanto, accoglieva il ricorso proposto.

La Suprema Corte rilevava, infatti, che il credito non si può considerare sorto solo a seguito di provvedimento giudiaziale ma l’obbligo dei genitori di mantenere la prole sorge per il solo fatto di averla generata, a nulla rilevando la presenza o meno di un provvedimento in tal senso.

L’obbligo per entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in base alle proprie capacità rimane identico.

Per quanto riguarda la revocatoria della compravendita, la Corte afferma che, ai fini dell’azione, è sufficiente la conoscenza di arrecare pregiudizio ai creditori e non è

necessario dimostrare, altresì, l’adesione alla frode del compratore.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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