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Revoca del consenso sul divorzio congiunto. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 19348 del 07.07.2021).

Nella sentenza in commento la Suprema Corte esamina le conseguenze nel caso in cui, a seguito di consenso prestato alla domanda di divorzio congiunto, uno dei due coniugi manifesta la volontà di  revocarlo.

Il caso riguardava una coppia la quale presentava un ricorso congiunto per ottenere il divorzio.

Il Tribunale accoglieva la domanda anche se il marito non firmava il verbale e manifestava la volontà di revocare il consenso precedentemente prestato.

A quel punto l’uomo impugnava la decisione e la Corte di Appello, ritenendo non consentito revocare separatamente il consenso prestato insieme al coniuge, rigettava il gravame.

La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte.

Parte ricorrente riteneva, infatti, possibile la revoca del consenso manifestato in qualunque momento e comunque fino alla sottoscrizione del verbale.

Nello specifico l’uomo lamentava la violazione dell’art 4 della legge sul divorzio considerato che l’udienza fissata aveva lo scopo di verificare la volontà delle parti. Rilevava, altresì, l’omessa pronuncia “sulla dedotta assenza del presupposto di una domanda congiunta”.
Inoltre rappresentava il difetto del consenso in merito agli accordi di divorzio in considerazione del fatto che, costituitosi con nuovo difensore, lo aveva negato.

La Corte rigettava il ricorso e, richiamando la giurisprudenza sul punto, precisava che il consenso prestato congiuntamente non è revocabile da parte di uno solo dei due coniugi.

La domanda, infatti, essendo comune e paritetica necessita della rinuncia di entrambi i soggetti.  

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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