
Revisione dell’assegno di mantenimento: presupposti e criteri. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 18608 del 30.06.2021).
La vicenda in esame sorgeva a seguito di richiesta avanzata da un padre e volta alla riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento da versare nei confronti della figlia nata da una convivenza more uxorio.
In primo grado la domanda veniva respinta e l’uomo proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello competente che, in parziale modifica delle precedenti decisioni, riduceva l’importo da € 3.000,00 mensili ad € 1.200,00 mensili.
La modifica in secondo grado si basava sulla presenza di elementi nuovi quali l’incremento del reddito della madre e la superfluità del contributo originariamente fissato.
Il caso giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove ricorreva la madre della bambina.
Gli Ermellini accoglievano il ricorso ed enunciavano alcuni importanti principi in materia.
La Corte, infatti, chiarisce che il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento, sia nei confronti di figli minorenni sia nei confronti di figli maggiorenni, postula non solo l’accertamento di una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi ma occorre anche che il mutamento sia idoneo a cambiare il precedente assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento relativo agli assegni pregressi. Occorre una valutazione comparativa tra le situazioni economiche degli ex coniugi.
Il Giudice, nel rispetto delle valutazioni effettuate in sede di attribuzione dell’assegno, deve verificare se e in che modo le circostanze sopravvenute abbiano mutato l’equilibrio e di conseguenza adeguare l’importo alla nuova situazione patrimoniale.
Inoltre la Corte ricorda che i suddetti principi devono applicarsi nella disciplina dei rapporti di natura patrimoniale anche per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio essendo stata eliminata ogni forma di discriminazione tra i diritti dei figli naturali e i diritti dei figli legittimi.
Ciò alla luce anche dell’entrata in vigore del d.lgs n. 154 del 2013.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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