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Revisione dell’assegno di divorzio in presenza di circostanze sopravvenute capaci di alterare l’equilibrio (Corte di Cassazione, Sezione Civile n 1119 del 20.01.2020).

A seguito delle pronunce in tema di determinazione dell’assegno di divorzio e sui nuovi criteri da seguire, la Corte ritorna sul tema fornendo ulteriori chiarimenti.

Il caso in esame sorgeva a seguito della richiesta, ex art 9 della legge n. 898 del 1970, formulata da un marito il quale chiedeva al Tribunale di non dover corrispondere l’assegno divorzile alla moglie e di ridurre l’assegno di mantenimento da versare nei confronti della figlia.

Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano la richiesta dell’uomo.

A parere dei Giudici, il giudizio era stato intrapreso al fine di rivedere le circostanze dedotte e presenti al momento della pronuncia.

Il marito ricorreva in Cassazione rilevando, tra le altre cose, il raddoppio del reddito della ex moglie, il peggioramento delle sue condizioni di salute nonché il mutamento e lo squilibrio delle condizioni economiche delle parti.

La Suprema Corte, nel decidere la questione, ha preso in considerazione le pronunce n. 1154 del 2019 e la n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite, le quali hanno enunciato dei principi importanti in materia di se e quantum dell’assegno divorzile.

L’assegno, infatti, assume una funzione perequativa, compensativa, assistenziale e valorizza il contributo apportato dai coniugi alla realizzazione della famiglia.

Gli Ermellini, dovevano decidere se, in sede di revisione dell’assegno, applicare i nuovi principi sanciti dalle pronunce di cui sopra, se tenere in considerazione i motivi sopravvenuti o se, il mutamento della funzione dell’assegno, rappresentasse un giustificato motivo valutabile ex art 9 della legge sul divorzio.

La Corte ha affermato che il Giudice deve “limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e adeguare l’importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata”.

Nel caso di specie, la Corte, nel respingere il ricorso, dichiarava inammissibili i motivi in quanto le circostanze allegate non erano sopravvenute e quindi sono state ritenute non decisive.

Commento dell’ Avv. Mariangela Caradonna

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