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Responsabilità medica e onere probatorio in capo al paziente (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 21939 del 02.09.2019).

Con la sentenza in esame la Corte ritorna sul tema della responsabilità medica in particolare approfondisce i limiti dell’onere della prova in capo al paziente.

Nel caso di specie la paziente citava in giudizio la struttura sanitaria al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti in seguito all’insorgere dell’epatite c, contratta, secondo la stessa, durante il ricovero presso la struttura dove aveva eseguito un intervento.

La paziente sosteneva di essere stata dimessa in buone condizioni di salute e solo in seguito ad altre cure presso un’altra struttura scopriva di essere affetta dalla patologia.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, sosteneva che nessun risarcimento era dovuto alla paziente in quanto la malattia era stata denunciata oltre un anno dall’intervento e inoltre affermava che la paziente non era stata sottoposta ad alcuna trasfusione.

La difesa della struttura sosteneva, pertanto, che non era da escludere che la paziente fosse affetta da epatite c già al momento del ricovero, posto che, nel caso in esame, non erano stati eseguiti le analisi dei marcatori virali in quanto non obbligatori.

La domanda attorea, in primo grado, veniva rigettata. Il Tribunale, infatti, rilevava che grava sull’attore, ovvero sul paziente danneggiato, provare, oltre al contratto e all’aggravamento della condizione di salute o l’insorgere di nuove patologie, anche il nesso causale tra l’azione o l’omissione e l’evento dannoso.

La paziente avrebbe dovuto provare l’assenza della patologia al momento dell’intervento.

Il Tribunale riteneva che la probabilità che la paziente avesse contratto l’infezione nella struttura citata in giudizio fosse inferiore al 50%.

La sentenza veniva confermata in appello e la questione giungeva in Cassazione.

Anche la Suprema Corte negava il risarcimento alla paziente ribadendo che, in tema di responsabilità del personale medico, grava sull’attore provare il nesso tra il danno e la condotta.

Secondo la Corte affinché la domanda di risarcimento danni possa trovare accoglimento occorre che il soggetto danneggiato provi che la condotta del medico, secondo il criterio del “più probabile che non” sia causa del danno, in assenza di tale prova la domanda non può trovare accoglimento.

Commento dell’ Avv. Mariangela Caradonna

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