
Responsabilità del medico competente in caso di decesso del lavoratore (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 19856 del 2 luglio 2020)
Il caso sorgeva a seguito di un procedimento dove risultava coinvolto un medico del lavoro.
Il sanitario, infatti, veniva accusato di omicidio colposo per aver cagionato la morte di un lavoratore, dipendente della ditta presso la quale svolgeva la sua attività.
Nello specifico, al medico, a causa dell’errore diagnostico, veniva imputato di non aver valutato, per colpa, la gravità del quadro clinico del lavoratore, di non aver comunicato tale situazione né al lavoratore né al medico curante e di non aver dichiarato il soggetto inidoneo al lavoro.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello ritenevano responsabile il medico ex art. 590 sexies c.p e lo condannavano alla pena di giustizia.
Il medico ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove lamentava vizio motivazionale ed inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione al nesso di causalità e al giudizio controfattuale.
Il ricorrente sosteneva la correttezza del suo operato ed affermava di aver valutato l’idoneità al lavoro sulla base delle mansioni alle quali era adibito il lavoratore.
La Suprema Corte ha condiviso quanto sostenuto dal ricorrente e ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello competente.
Gli Ermellini precisavano che il medico competente, nella sua veste di collaboratore dell’imprenditore, deve effettuare la sorveglianza sanitaria, cooperare con il datore di lavoro ed informare i lavoratori sul significato di sorveglianza sanitaria.
In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto n. 81/2008 si configurano illeciti di pura omissione, il medico risponde delle fattispecie di evento che risultano integrate dall’omissione colposa delle regole cautelari, poste a presidio della salvaguardia del bene giuridico e riconducibili alla sua specifica funzione di controllo.
Nel caso di specie, il medico aveva consegnato i risultati delle analisi al lavoratore e consigliato di recarsi dal medico curante. Ciò posto, non sussiste relazione alcuna di interlocuzione tra il medico curante e il medico competente, pertanto, nulla a questo può essere addebitato.
In definitiva, a parere della Corte, la statuizione di condanna risultava affetta da vizio di violazione di legge.
Nello specifico non risultavano accertamenti in merito alla sussistenza di una condotta colposa in considerazione dei doveri cautelari, attribuiti dall’ordinamento, al medico in quanto titolare della posizione di garanzia rivestita
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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