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Responsabilità del conducente e del terzo trasportato senza cintura (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 11095 del 10 giugno 2020)

La vicenda sorgeva a seguito di un sinistro stradale dove la trasportata dell’auto, coinvolta nel sinistro, riportava delle lesioni.

La donna agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti ex art 145 del lgs n. 209/2005.

La domanda veniva rigettata sia dinanzi al Giudice di Pace che dinanzi al Tribunale in sede di appello.

La soccombente ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove riteneva erronea la responsabilità esclusiva, alla stessa attribuita, per i danni subiti, in quanto non indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro.

Ulteriore doglianza riguardava l’aver considerato la CTU come unica fonte di prova del sinistro, inoltre, in merito alle cinture di sicurezza, sosteneva che, seppur possano aver contribuito al danno, era onere del conducente  accertare che il trasporto si fosse svolto in sicurezza.

Con il terzo motivo contestava l’accoglimento totale, da parte del giudice, di quanto affermato dal ctu.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso e sottolineava che, nel caso in cui il trasportato non allacci la cintura, è compito del conducente verificare che il trasporto avvenga in sicurezza, in mancanza di ciò, entrambi i soggetti accettano la condotta colposa dell’altro.

Pertanto, in casi del genere, il conducente è tenuto a risarcire il terzo trasportato se questo, a causa del sinistro, subisce dei danni.

La cooperazione colposa, infatti, non interrompe il nesso tra l’evento ed il danno.

A parere dei Giudici, nel caso in esame, i suddetti principi non erano stati osservati, inoltre, il Giudice del gravame non aveva tenuto conto del fatto che se il conducente avesse fatto allacciare la cintura al trasportato, adempiendo così ad un suo obbligo, l’evento non si sarebbe verificato.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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