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Rapporto tra correntista ed istituto di credito: intervento delle Sezioni Unite sulla decorrenza della prescrizione in caso di azione di ripetizione dell’indebito. (Corte di Cassazione, Sez. Unite n. 15895 del 13 giugno 2019).

Con la pronuncia esaminata le Sezioni Unite intervengono sul delicato rapporto tra titolare di conto corrente ed istituto bancario. In particolar modo il punto centrale della questione riguarda i limiti dell’onere di allegazione dell’istituto bancario nel caso in cui, convenuto in giudizio dal correntista, con azione di ripetizione dell’indebito, ne eccepisca la prescrizione.

Nel caso di specie, la società citava in giudizio l’istituto bancario al fine di rideterminare il saldo in relazione a due conti correnti, incorporati dalla banca. L’attore invocava la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interessi, in base agli usi, e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e chiedeva, altresì, che l’istituto venisse condannato alla restituzione delle somme versate comprensive degli interessi maturati.

Il tribunale in primo grado rigettava la domanda, la Corte di Appello, in riforma della sentenza, accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

La società proponeva, pertanto, ricorso per cassazione.

La questione, relativa alla corretta modalità attraverso la quale la banca può eccepire la prescrizione, veniva, poi assegnata alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite, affrontano il dibattuto tema sulla possibile eccezione di prescrizione sollevabile dalla banca.

Il chiarimento della Corte si incentra sulla scelta tra eccezione generica o specifica.

Il principio affermato dalla Corte in tale circostanza dirime il contrasto esistente sul punto.

In sintesi la Corte sostiene che : “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie”.

Avv. Carlo Cavalletti
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