
Possibile la compensazione dell’assegno di mantenimento con altri crediti (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 9686 del 26 maggio 2020).
Una ex moglie agiva esecutivamente nei confronti dell’ex marito al fine di recuperare l’assegno di mantenimento non corrisposto.
L’uomo proponeva opposizione avverso l’esecuzione per espropriazione immobiliare ed eccepiva in compensazione il credito derivante dal pagamento di un mutuo fondiario stipulato da entrambi.
In primo grado e in sede di appello l’opposizione trovava accoglimento. Nello specifico si precisava che il credito vantato dalla donna non era di natura alimentare ed il contro credito, opposto dal marito, derivava da un mutuo contratto da entrambi i coniugi.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dinanzi alla quale l’ex moglie proponeva ricorso.
La ricorrente rilevava che il mantenimento in questione riguardava anche quello per i figli, pertanto, non soggetto a compensazione.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso ritenendo il motivo in parte inammissibile in parte infondato.
La Corte precisava, infatti, che per quanto riguarda il credito per il mantenimento dei figli esso “presuppone uno stato di bisogno strutturale perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza, non compensabile.”
Per ciò che riguarda invece la natura del mantenimento nei confronti dell’ex coniuge esso trova la sua fonte non in uno stato di bisogno ma bensì nel diritto all’assistenza morale e materiale derivante dal rapporti di coniugio.
Sulla base del ragionamento operato dalla Corte è, pertanto, possibile, al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via esecutiva, opporre ex art 615 c.p.c., un contro credito di importo superiore al credito azionato e di pronta soluzione.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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