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Possibile il rifiuto dell’acquirente a stipulare il contratto di compravendita definitivo se il venditore non ha comunicato la provenienza dell’immobile. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 32694 del 12.12.2019).

Con la decisione in esame la Suprema Corte affronta il tema della vendita di un immobile, quando questo è stato ricevuto dal venditore tramite donazione.

In particolare il caso analizza la questione dal punto di vista del promissario acquirente ignaro della provenienza dell’immobile al tempo della stipulazione del contratto preliminare.

Il promissario acquirente, appreso, solo successivamente alla stipula del preliminare che l’immobile in questione era stato donato al venditore dai genitori, agiva in giudizio chiedendo l’annullamento del contratto, la restituzione della caparra nonché il risarcimento del danno.

Il tribunale rigettava la domanda e la Corte di Appello confermava la sentenza.

La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione.

Gli Ermellini accoglievano alcuni motivi del ricorso e nell’analizzare la fattispecie richiamano precedenti in materia ai quali, con la pronuncia in esame, danno continuità.

La Suprema Corte, infatti, ribadisce che, nel caso in cui un bene immobile provenga da una donazione, sussiste il pericolo che venga esercitata l’azione di riduzione, tale rischio effettivo di rivendica consente al compratore di sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia.

Inoltre nel caso di specie la provenienza veniva taciuta all’acquirente.

Sul punto la Corte, richiamando una precedente pronuncia in materia di mediazione, afferma che : “la provenienza da donazione dell’immobile promesso in vendita costituisce circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell’affare rientranti nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione di esso che il mediatore deve riferire ex art 1759 c.c. alle parti”.

In base a tale assunto, a parere dei Supremi Giudici, tale circostanza non può essere taciuta dal  venditore.

In definitiva il promissario acquirente, ignaro della provenienza dell’immobile,  può rifiutare la stipula del contratto definitivo di compravendita.

Commento dell’ Carlo Cavalletti
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