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Ordinanza Corte di Cassazione n. 15079 anno 2025 “in ordine alla prova dell’errato consenso informato in materia di responsabilità medica”

L’ avv. Carlo Cavalletti propone un commento alla recente ordinanza della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di responsabilità medica e di consenso informato, l’onere probatorio del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione ricade su paziente.

Nel caso di specie una donna presentava una richiesta di risarcimento del danno contro un medico e un’Azienda Ospedaliera-Universitaria. L’attrice aveva subito una serie di interventi oculistici: impianto di cristallino artificiale, reimpianto e successiva asportazione di ACL i cui interventi miravano a trattare episcleriti ricorrenti, discleriti e astigmatismo ipermetropico.

Dopo circa un anno la signora accusava fastidi all’occhio destro ove aveva sviluppato un’uveite.

La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso ribandendo quanto precedentemente affermato in tema di consenso informato.

In relazione al primo motivo, la Suprema Corte ha riaffermato che spetta al paziente fornire la prova, anche presuntiva, che, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento piuttosto che fornire il proprio consenso.

Infatti, secondo la Cassazione, tale prova non può essere desunta da valutazioni soggettive o retrospettive espresse dal paziente a posteriori, quando sono già noti gli esiti dell’intervento.

Era quindi quindi costretta a subire due nuovi interventi: uno per il reimpianto del cristallino artificiale all’occhio destro; un altro per l’asportazione dell’ACL e re-inserzione di impianto oculare IOL accomodativa.

All’esito si rivolgeva ad altri sanitari che le diagnosticavano danni alla cornea, per cui ha anche effettuava un trapianto, che però non impediva la perdita sostanziale dell’occhio destro, con gravi danni anche sotto il profilo psicologico.

Per questi motivi, la paziente agiva in giudizio contro il medico e l’Azienda Ospedaliera per ottenere il risarcimento del danno, contestando l’errata scelta del trattamento chirurgico e denunciando l’assenza o l’inadeguatezza delle informazioni ricevute, poiché, secondo la stessa non era stata avvertita delle alternative possibili né dei rischi, tra cui l’uveite e i danni alla cornea.

Il giudice di primo grado e la Corte d’Appello rigettavano il ricorso, escludendo la responsabilità del medico e della struttura, ritenendo corretti gli interventi sotto il profilo clinico.

In particolare, la Corte d’Appello con la sentenza impugnata:

  • Ha ritenuto che sia la scelta del tipo di intervento originario, sia quella degli interventi successivi, fosse corretta dal punto di vista medico, escludendo, quindi, la responsabilità professionale dei convenuti sotto tale profilo;
  • Ha, comunque, escluso che l’uveite e la sua negativa evoluzione fossero conseguenza degli interventi effettuati;
  • Ha, effettivamente, ritenuto non fornita correttamente dai sanitari l’informazione su alternative e possibili rischi degli interventi effettuati;
  • Ha ritenuto, però, non dimostrato che, se avesse ricevuto, un’adeguata informativa, l’attrice avrebbe rifiutato di prestare il suo consenso agli interventi praticati e, anzi, ha ritenuto presuntivamente che lo avrebbe prestato ugualmente;
  • Ha, pertanto, escluso il risarcimento del danno alla salute, in assenza di errore medico nella scelta e nell’esecuzione degli interventi;
  • Ha, infine, escluso anche il danno conseguente alla mancata informazione in ordine ai rischi connessi agli interventi, per l’impreparazione della paziente alle relative conseguenze, ritenendo tale danno non sufficientemente allegato e provato.

La signora ricorreva in Cassazione per i seguenti motivi:

  • Lamentava un danno alla salute derivante dalla violazione del consenso informato, poiché riteneva l’utilizzo del “consenso presunto” in contrasto con gli artt. 132, comma 2, n. 4, 115, comma 1, c.p.c. e 2729 c.c., oltre che viziato da illogicità e contraddittorietà della motivazione, con omessa valutazione di elementi di fatto decisivi.
  • Contestava, inoltre, la mancata ammissione della prova testimoniale, volta a dimostrare che, se correttamente informata, avrebbe rifiutato gli interventi. La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile tale prova, qualificandola come valutativa.
  • Per quanto riguarda, invece, la lesione del diritto all’autodeterminazione, l’attrice denunciava la violazione degli artt. 115, comma 2, c.p.c., 2729 e 1223 c.c., per l’omesso riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto all’autodeterminazione, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto non allegati né provati danni diversi da quello alla salute.
  • Infine, relativamente alla sanzione accessoria ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: infine, si deduce l’erroneità della statuizione relativa all’applicazione della sanzione pecuniaria per l’inammissibilità del gravame, ritenendo insussistenti i presupposti normativi.

Inoltre, la paziente, nonostante l’insorgere di fastidiosi disturbi visivi dopo il primo intervento, invece di optare per l’immediata rimozione della lente, ha preferito sottoporsi ad un secondo intervento di disinclavamento della lente, pulizia e reimpianto della lente nell’occhio destro.

Questa scelta, secondo la Suprema Corte, dimostra che, nonostante in questo caso la signora avesse un’alternativa non peggiorativa, ha comunque scelto di sottoporsi allo stesso tipo di intervento; pertanto si evince che, nonostante le informazioni circa le possibili alternative, la signora si sarebbe comunque sottoposta all’intervento di cui sopra.

Quindi, tutto ciò premesso, la Corte ha statuito che le doglienze e i ripensamenti manifestati dall’attrice dopo l’intervento non possono fungere, dunque, da elementi presuntivi della volontà che la paziente avrebbe espresso prima dell’intervento.

Inoltre, gli accertamenti tecnici effettuati nel corso del giudizio di primo grado avevano escluso che l’uveite fosse una conseguenza diretta degli interventi eseguiti.

Per quanto riguarda la seconda censura la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa al mancato accoglimento della prova testimoniale, ritenuta valutati dal giudice di secondo grado. Per la Cassazione le dichiarazioni rese da terzi in ordine a emozioni   soggettive (rabbia o rimpianto) espresse dalla paziente dopo il trattamento non sono idonee a dimostrare che, se compiutamente informata, la stessa avrebbe rifiutato il trattamento. Tali circostanze, pur configurandosi come fatti storici, sulla base di quanto affermato dall’attrice nel ricorso, non integrano, per la Suprema Corte, un serio elemento indiziario rispetto alla scelta ipotetica che sarebbe stata compiuta ex ante.

Pertanto le dichiarazioni rese dai testimoni su di esse risultano non solo valutative, ma anche irrilevante, dunque inammissibili.

In ordine al terzo motivo di appello la Cassazione ha ritenuto infondato anche il rilevo concernente il preteso danno da lesione del diritto all’autodeterminazione. È stato che le sofferenze soggettive e il turbamento psichico prospettati dalla ricorrente erano legati al peggioramento delle condizioni cliniche e non alla violazione del diritto di informazione. In mancanza di un nesso causale tra la mancata informazione e il danno subito, non è configurabile un’autonoma voce risarcitoria per violazione del diritto all’autodeterminazione.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che non è sufficiente dedurre                                                                                                           genericamente la sussistenza di una sofferenza per ottenere il risarcimento del danno da lesione all’autodeterminazione: è necessaria la prova di un pregiudizio distinto e ulteriore rispetto a quello biologico, causalmente ricollegabile alla violazione dell’obbligo informativo.  Infine la Corte ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, relativo all’applicazione della sanzione accessoria ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

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