
Onorari d’avvocato richiesti con procedura speciale non obbligano alla negoziazione assistita
Un avvocato agiva in giudizio ex art. 14, d.lgs. 150/2011 contro un suo cliente, allegando un inadempimento di quasi 5.000 Euro.
Il Collegio esamina d’ufficio la questione relativa all’improcedibilità di tale domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 3 comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162, per mancato previo invito al cliente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Come noto, infatti, a norma della richiamata disposizione, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro – fuori dei casi rientranti nella disciplina della c.d. mediazione obbligatoria[1] e dalle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti[2] – deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; ciò integra condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La disposizione in parola, osserva il Giudice, sottopone dunque a giurisdizione condizionata “ogni controversia che abbia ad oggetto una domanda di pagamento a prescindere dal titolo che sia ad esso sotteso”. […..]
Fonte: Altalex
Avv. Carlo Cavalletti
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