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Obbligo di custodia degli animali e responsabilità del proprietario (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 31874 depositata il 18.07.2019).

La pronuncia in esame ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità del proprietario di un animale nel caso in cui questo provochi delle lesioni.

Nel caso di specie l’evento lesivo è avvenuto in una aerea recintata e destinata agli animali.

Il proprietario dell’animale lasciava libero il suo pastore tedesco nella suddetta aerea, allorquando un bambino, entrato anch’esso nel giardino con la nonna, veniva aggredito dall’animale riportando lesioni alla gamba.

La padrona solo successivamente si accorgeva dell’accaduto e tentava di allontanare l’animale dal soggetto leso.

La proprietaria dell’animale sosteneva che la responsabilità fosse da attribuire alla nonna che, avendo accompagnato il nipote, il cui comportamento era imprevedibile, aveva interrotto il nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta. Affermava, altresì, che l’aerea era destinata agli animali pertanto nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla stessa.

La vicenda giungeva in Cassazione, quest’ultima richiama le norme di legge e il dovere di diligenza e prudenza posto a carico di chi detiene un animale potenzialmente lesivo. In particolare si sofferma sull’obbligo di custodia degli animali che si concretizza in tutti i casi in cui ci sia una relazione tra animale e persona.

L’art 672 c.p., infatti, non richiede un rapporto di proprietà in senso civilistico con l’animale.

Gli Ermellini ritengono che il proprietario dell’animale sia tenuto ad adottare tutte le cautele del caso anche se  in un’aerea dedicata agli animali. Cautele che, a parere della Corte, nel caso di specie, risultano assenti considerato che la signora, lasciando il cane incustodito e fuori dalla sua visione, di fatto non è riuscita ad impedire l’evento lesivo.

La Corte sottolinea, però, che, in punto di causalità di colpa, la posizione di garanzia del proprietario dell’animale non comporta automaticamente l’addebito della responsabilità al custode dell’animale.

Occorre, infatti, che vengano verificate, nel caso specifico:

  • la violazione da parte del garante delle regole cautelari;
  • la prevedibilità dell’evento nonché la sua evitabilità;
  • il nesso causale tra la condotta del garante e l’evento dannoso.

Nella vicenda in esame la Corte ha ritenuto che il comportamento della nonna del bimbo leso non fosse imprevedibile, pertanto, la proprietaria dell’animale, con una custodia più attenta, poteva e doveva prevedere l’evento e conseguentemente cercare di evitare il danno.

Per quanto riguarda la colpa della vittima, questa può concorrere con quella del garante ma non la esclude, salvo determinati casi.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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