
Obblighi di valutazione del rischio per le piccole imprese. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 12940 del 07.04.2021).
Il caso esamina gli elementi che deve contenere il DVR nel caso di imprese di piccole dimensioni e quali regole deve seguire il datore di lavoro durante la predisposizione del documento.
La vicenda sorgeva a seguito di condanna del legale rappresentante di una impresa alla pena di € 2.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 29, comma 1, e 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico il documento risultava adeguato per quanto riguardava la movimentazione di carichi presso il cantiere edile ma non venivano indicate le misure preventive da adottare nelle situazioni specifiche.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove il legale rappresentante proponeva ricorso evidenziando di aver seguito le prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza il quale aveva redatto il documento in questione.
Rilevava, altresì, di aver seguito le procedure standardizzate previste per le piccole imprese.
Gli Ermellini, però, rigettavano il ricorso proposto dall’imprenditore confermando quanto statuito in sede di merito.
La Suprema Corte evidenzia che il conferimento a terzi della delega per la redazione del documento non esonera il datore di lavoro dal relativo obbligo di verificare sia l’adeguatezza che l’efficacia del documento.
Inoltre la Corte precisava che l’art. 29 del d.lgs n.81 del 2000 punisce l’omessa o parziale elaborazione del documento di valutazione dei rischi anche con riguardo alle imprese fino a a dieci dipendenti.
Sussiste, infatti, comunque, l’obbligo di predisporre il documento e di tenerlo aggiornato.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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