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Nuova convivenza ed assegno divorzile. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 28995 del 17.12.2020).

La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria in commento del 17.12.2020, sollecita un intervento delle Sezioni Unite sul mantenimento dell’assegno divorzile nel caso in cui il coniuge beenficiario abbia intrapreso una nuova convivenza.

La vicenda sorgeva a seguito di richiesta, che una ex moglie rivolgeva al giudice, e volta ad ottenere ugualmente l’assegno di divorzio nonostante la stessa avesse instaurato una convivenza duratura con un nuovo compagno dal quale aveva avuto una figlia.

Nel caso di specie la donna, durante il matrimonio, aveva dedicato la propria vita alla famiglia e ai figli, rinunciando ad una attività professionale. L’uomo, invece, aveva avuto la possibilità di dedicarsi completamente alla professione con successo.

L’ex moglie, anche dopo la separazione, viveva con l’assegno ottenuto dall’ex marito non avendo più l’età per reperire una attività lavorativa.

In merito alla funzione dell’assegno veniva ripresa la pronuncia del 2018 la quale si era espressa sulla natura dell’assegno divorzile.

Per i giudici occorre dare una lettura che resti, comunque, finalizzata a riconoscere al coniuge economicamente più debole un livello di reddito adeguato al contributo apportato all’interno della vita di comunione.

Il beneficiario gode dell’assegno divorzile anche in base ai sacrifici fatti nell’interesse della famiglia, pertanto, secondo i giudici non si può escludere per intero il diritto all’assegno solo perchè l’ex coniuge ha instaurato una nuova convivenza.

A parere dei giudici della prima sezione potrebbe permanere l’assegno, nella sua funzione compensativa, occupandosi il giudice di merito di accertare l’esistenza dei ragioni che possano comportare una rimodulazione dello stesso.

In sostanza si chiede che le Sezioni Unite stabiliscano se, a seguito di nuova convivenza di fatto, permane il diritto all’assegno per il coniuge più debole economicamente, in virtù di altre scelte intepretative che tengano conto del contributo dato al patrimonio dell’ex coniuge e della famiglia, oppure se opera l’estinzione automatica.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
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