
Nullità dell’iscrizione ipotecaria da parte dell’agente di riscossione senza contraddittorio preventivo (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 27123 depositata il 23.10.2019).
La sentenza in esame ha ad oggetto la validità dell’iscrizione ipotecaria da parte dell’agente di riscossione nei confronti di un contribuente senza preventiva comunicazione allo stesso.
Il contribuente dapprima proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale affermando che, gli accertamenti, posti alla base dell’iscrizione ipotecaria, erano stati impugnati e il contenzioso si era concluso in maniera parzialmente favorevole per lo stesso.
Il ricorso veniva respinto e pertanto il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale confermava il rigetto della domanda in quanto le cartelle emesse a titolo provvisorio erano ormai definitive perchè non impugnate.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento di iscrizione ipotecaria, affermando che l’amministrazione finanziaria, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria su beni immobili, a pena di nullità, è obbligata a notificare al contribuente, al quale spettano 30 giorni per presentare osservazioni o provvedere al pagamento, l’intimazione ad adempiere, idonea a consentire il preventivo contraddittorio.
La Corte aggiunge, altresì, che la preventiva comunicazione è prevista dalla legge 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa nonché dallo statuto del contribuente e dagli artt. 4, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Commento dell’ Avv. Mariangela Caradonna
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