
Nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 16776 del 14.06.2021)
Con la decisione in commento la Suprema Corte conferma la nullità del contratto di mutuo fondiario nel caso in cui venga superato il limite di finanziabilità.
Nello specifico si fa riferimento al limite di cui all’art. 38 secondo comma del TUB.
Dal combinato disposto dell’art. 38 secondo comma del TUB e dell’art. 1 della delibera del CICR del 22 aprile del 1995 si evince che la banca non può erogare il finanziamento oltre il limite dell’ 80%. Tale limite viene rapportato al valore dell’immobile su cui è iscritta l’ipoteca o sulle opere da eseguire sullo stesso.
L’art 38 va interpretato come una norma che disciplina la struttura del contratto, ciò in considerazione del fatto che fissa l’ammontare massimo della somma che può essere mutuata e pertanto l’oggetto della prestazione stessa.
La decisione precisa che l’obiettivo della norma, posta a presidio di un interesse di ordine pubblico economico, è quello di non pregiudicare la stabilità del sistema creditizio il quale risulterebbe compromesso se i beni oggetto dell’ipoteca di primo grado fossero sopravalutati.
Le norme sopra richiamate presentano carattere imperativo e, pertanto, la loro violazione comporta la nullità del contratto ex art 1418 c.c primo comma.
Il contratto nullo è incapace di produrre il proprio effetto fra cui la costituzione di una ipoteca valida.
Tra le conseguenze della nullità del contratto si ricorda il venire meno della sussistenza del titolo esecutivo sulla base del quale è avviata l’esecuzione nonché la non debenza degli interessi così come concordati nel contratto.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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