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Non viola la privacy il datore di lavoro se la malattia del lavoratore era già nota (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 16560 del 31 luglio 2020).

Nel caso in esame la Suprema Corte analizza l’eventuale violazione della privacy da parte del datore di lavoro riguardo dati attestanti la malattia di un dipendente.

La vicenda sorgeva a seguito di ricorso proposto da un lavoratore e con il quale lo stesso lamentava l’illecita diffusione di dati attinenti alla sua malattia da parte del datore di lavoro.

Il Tribunale rigettava il ricorso ed osservava che la patologia era già nota nell’ambiente di lavoro in quanto lo stesso lavoratore aveva informato alcuni colleghi.

Inoltre veniva affermato che la comunicazione, oggetto di contestazione, non era destinata alla diffusione ma la segnalazione rivestiva carattere interno ed era rivolta ai diretti superiori della coordinatrice.

Il lavoratore agiva così dinanzi alla Suprema Corte dove lamentava l’illegittimità della pronuncia ai sensi del decreto lgs 196 del 2003 nonché l’omesso esame dei fatti decisivi.

La Corte rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile.

Gli Ermellini confermavano quanto osservato nelle precedenti pronunce.

Nello specifico veniva ribadito che, nel caso di specie, si trattava di una comunicazione interna volta a tutelare la salute sia del lavoratore che dei terzi, inoltre i dati sensibili erano già stati diffusi dallo stesso ricorrente

La Corte ribadiva, altresì, che, al fine di non incorrere in sanzioni, i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, legittimi ed espliciti.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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