
Non ha diritto al mantenimento il coniuge che non dimostra di aver cercato una occupazione lavorativa. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 20866 del 21.07.2021).
La Suprema Corte, nel caso in esame, ritorna sul diritto al mantenimento nei confronti del coniuge che lascia il lavoro.
Il caso sorgeva a seguito di separazione dichiarata dal Tribunale.
In primo grado venivano, altresì, respinte le richieste di addebito reciproche, veniva disposto l’affidamento della figlia ad entrambi i coniugi e veniva stabilito a carico dell’uomo il versamento di circa 800 euro per la figlia ed euro 900 per la moglie.
In sede di appello veniva confermato il rigetto delle richieste di addebito reciproche e veniva ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento nei confronti della moglie in considerazione della sua disoccupazione colpevole.
La donna ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove lamentava, tra le altre cose, la mancata considerazione delle sue concrete possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita.
In merito alla contestazione sull’importo dell’assegno di mantenimento la Corte precisava che“una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa ella inerzia dello stesso richiedente l’assegno, con il risultato di addossare l’onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio.”
Il coniuge che richiede il contributo di mantenimento deve dimostrare la non colpevolezza del suo stato lavorativo. Nel caso di specie tale condizione non risultava sussistente visto che la donna aveva la possibilità di lavorare.
In definitiva gli Ermellini affermavano che il riconoscimento ex art 156 c.c. dell’assegno di mantenimento, in quanto espressione del dovere di solidaristico di assistenza materiale, non può comprendere ciò che il richiedente è in grado di procurarsi da solo con l’ordinaria diligenza.
Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
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