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Non è necessario l’uso di formule solenni per interrompere la prescrizione. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 15140 del 31.05.2021).

 La vicenda sorgeva a seguito di un giudizio introdotto da alcuni eredi.

La domanda veniva accolta in primo grado ed il Tribunale condannava parte convenuta a realizzare un muretto di confine tra il terreno di proprietà degli attori e quello acquistato dal convenuto così come previsto contrattualmente nella compravendita e nella scrittura privata.

Venivano rigettate, però, l’ulteriore domanda di risarcimento per il furto subito in abitazione per difetto di prova del nesso di causa nonché la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti del proprio avente causa.

Parte soccombente appellava la decisione e, la Corte di Appello competente, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva la condanna alle spese di lite di primo grado in capo al convenuto. Quest’ultimo, pertanto, agiva dinanzi alla Suprema Corte.

Parte ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1219 e 2943 comma 4 c.c. in quanto la sentenza sarebbe illegittima per aver rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dai resistenti.

A parere  del ricorrente, infatti, alle raccomandate inviate non poteva attribuirsi efficacia interruttiva in quanto formulate come semplici inviti e privi del carattere di intimazione propria degli atti interruttivi.

La Suprema Corte, ritenendo il motivo non fondato, rigettava il ricorso precisando che, un atto, al fine di avere efficacia interruttiva, oltre all’indicazione del soggetto indicato deve contenere l’esplicitazione di una pretesa  o la richiesta di un adempimento che sia idonea a manifestare la volontà di far valere inequivocabile il proprio diritto  con l’effetto di costituzione in mora.

Per quanto riguarda la costituzione in mora i Giudici chiarivano che non si tratta di un requisito  soggetto a formule solenni ma è sufficiente che il creditore manifesti la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

Assume rilevanza, anche, l’atteggiamento del soggetto obbligato il quale, nel caso di specie, nelle  missive, riconosceva la pretesa del  creditore e la volontà di adempiere.

Risultava, pertanto, presente il riconoscimento del diritto con relativa interruzione del termine prescrizionale.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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