
No alla particolare tenuità del fatto per il datore di lavoro che non sottopone a visita i dipendenti. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 28665 del 15 ottobre 2020).
Nella decisione in esame la Suprema Corte analizza la fattispecie imputabile al datore di lavoro nel caso in cui questi non sottoponga a visita i dipendenti prima di adibirli a mansioni rischiose.
Un legale rappresentante di una società veniva ritenuto responsabile penalmente per non aver sottoposto i propri lavoratori a visita ed averli esposti ad agenti chimici pericolosi in assenza di dispositivi di protezione individuali.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione dove chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art 131 bis c.p. Sosteneva, altresì, che si trattava di condotte poco allarmanti, commesse per un periodo estemporaneo e rilevando che lui fosse incensurato.
Gli Ermellini non condividevano la difesa dell’imputato e, pertanto, confermavano la condanna inflitta da parte del Tribunale.
Il Tribunale aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della pluralità delle condotte reiterate.
A parere dei Supremi Giudici la particolare tenuità del fatto era da escludere in quanto il datore di lavoro avrebbe potuto facilmente rispettare le norme.
Nel caso di specie, infatti, si trattava di una società con una struttura semplificata e con soli quattro dipendenti.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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