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Niente revisione dell’assegno di mantenimento se il matrimonio era già in crisi al momento del tradimento. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 30496 del 28.10.2021).

In primo grado il Tribunale dichiarava la separazione tra i coniugi, respingeva le reciproche richieste di addebito e riconosceva in favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad € 400,00.

In sede di appello la decisione veniva confermata in quanto la moglie non aveva provato i maltrattamenti e le minacce che sosteneva di aver subito.

La separazione veniva, quindi, ricondotta alla crisi insorta all’inizio del matrimonio a causa della incompatibilità caratteriale tra i due coniugi.

L’importo a titolo di mantenimento era stato stabilito in ragione dello stile di vita della coppia in costanza di matrimonio.

La donna ricorreva dinanzi alla Suprema Corte.

La ricorrente contestava la ritenuta mancanza di prova sul canone di locazione sostenuto dalla stessa, il rigetto della richiesta di aumento del mantenimento, nonostante il divario economico tra le parti, ed il rigetto della richiesta di addebito al marito in presenza di prove sul tradimento dell’uomo non valutate e ritenute inammissibili.

La Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile.

In primo luogo gli Ermellini ritenevano corretta la decisione della Corte di Appello in quanto i principi sanciti in materia di determinazione dell’assegno, secondo i quali occorre considerare il tenore di vita goduto, le rispettive condizioni economiche e la durata del matrimonio, risultavano rispettati.

La Corte riteneva, altresì, non provato il versamento del canone di locazione da parte della moglie.

In merito alla richiesta di addebito la Suprema Corte precisava che la crisi coniugale era già in atto all’inizio del matrimonio ritenendo, pertanto, non provato il nesso tra infedeltà e crisi.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti

(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)

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