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Niente mantenimento per la moglie che si licenzia (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 26594 del 18.10.2019).

La questione  sorgeva a seguito di un giudizio instaurato al fine di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il Tribunale assegnava i figli all’ex marito e prevedeva la corresponsione da parte dello stesso di un assegno di mantenimento, pari ad € 200,00, per i figli e di un assegno divorzile, di pari importo, per la moglie.

In appello veniva accolta la richiesta del marito e respinta quella della moglie volta ad ottenere l’aumento dell’assegno nonché l’affidamento condiviso dei figli.

La Corte rilevava come la moglie percepiva un reddito da lavoro dipendente fino a quando la stessa, decidendo di trasferirsi dai propri genitori, si licenziava.

Sulla base di ciò la Corte revocava l’assegno divorzile. Nello specifico riteneva l’atteggiamento della donna passivo nei confronti dei figli, rilevava, altresì come la stessa, ancora giovane, avrebbe potuto continuare a lavorare o cercare un altro lavoro in base alle sue necessità.

L’ex moglie, ricorreva, pertanto, in Cassazione.

La Suprema Corte respingeva il ricorso della donna e richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 in base alla quale: “il riconoscimento dell’assegno di divorzio….richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”.

Nel caso in esame l’impossibilità della donna di procurarsi mezzi economici non dipendeva da una incapacità lavorativa o da fattori esterni ma da una libera scelta della stessa la quale, licenziandosi, ha  abbandonato un lavoro che le consentiva di avere un reddito fisso.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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