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Niente mantenimento al figlio maggiorenne se non prova la non autosufficienza economica. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 29779 del 29.12.2020).

In un giudizio di divorzio, a seguito di riforma parziale della decisione di primo grado, la Corte di Appello competente disponeva a carico del padre l’obbligo di mantenimento nei confronti di un solo figlio della coppia per un importo pari a € 200,00 mensili.

Nel predetto giudizio la casa coniugale veniva assegnata all’ex moglie.

La donna ricorreva dinanzi alla Suprema Corte.

Parte ricorrente rilevava la mancata considerazione, ad opera del giudice territoriale, della situazione economica delle parti. Nello specifico osservava che l’assegno era stato disposto nei confronti di un solo figlio senza nulla prevedere riguardo al figlio maggiorenne di anni 27 il quale veniva considerato autonomo seppur in assenza di prova sulla raggiunta inidpendenza economica.

L’ex moglie evidenziava, altresì, l’omesso esame di quanto indicato nel ricorso introduttivo, che avrebbe condotto ad una diversa valutazione della situazione economica delle parti.

A parere degli Ermellini, la pronuncia di secondo grado era corretta; pertanto, il ricorso veniva respinto.

La Suprema Corte, infatti, riteneva che, nel corso del procedimento, non risultava dimostrato il mancato svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre non vi era prova sul fatto che il figlio si fosse adoperato per cercare una opportunità lavorativa consona alle proprie attitudini ed aspirazioni.

La Suprema Corte, nulla cambia in merito al dispositivo, ma modifica la motivazione del provvedimento precisando che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento se questo, alla fine del percorso di studi, dimostri di essersi adoperato per trovare una occupazione lavorativa al fine di rendersi economicamente autosufficiente.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
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