
Niente equo indennizzo per pretese originariamente irrisorie (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 26497 del 17.10.2019).
Nel caso in esame due soggetti instauravano un giudizio con il quale chiedevano la condanna del Ministero dell’ Economia e delle Finanze all’equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo intrapreso dalla loro madre, poi deceduta.
La Corte di appello competente rigettava la domanda di indennizzo sia perchè non veniva fornita prova del pregiudizio da irragionevole durata del processo, in presenza di inattività delle parti per tanti anni nel richiedere la fissazione dell’udienza, sia perchè la domanda, originariamente introdotta dalla madre, aveva ad oggetto una somma che, divisa pro quota fra gli eredi, era di importo irrisorio.
Secondo le ricorrenti la valutazione dell’importo pro quota risultava errata in quanto occorreva considerare l’importo complessivo della domanda.
A parere della Suprema Corte in materia di equa riparazione ex art 2 L. n. 89/2001 “il danno non patrimoniale è conseguenza normale ma non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo”.
La Corte, precisa, altresì, che la soglia minima di gravità al di sotto della quale il danno non è indennizzabile va valutata sia sotto il profilo della violazione che delle conseguenze.
In base a quanto sopra restano escluse dalla tutela di cui alla succitata legge le violazioni minime del termine di durata ragionevole di per sé non significative sia quelle di maggior durata temporale ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagattellare.
Nel caso di specie la Corte sottolineava l’esiguità del valore e ha escluso la tutela di cui alla legge n. 89 sia in virtù dell’inerzia dell’attrice sia in virtù di un apprezzamento concreto della fattispecie.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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