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Nessuna responsabilità del condominio in caso di infiltrazioni di acqua provenienti da un terrazzo di proprietà esclusiva. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 16625 depositata il 20.06.2019).

In tale vicenda la Corte interviene in materia di risarcimento del danno derivante da infiltrazioni di acqua in un immobile condominiale.

Il punto riguardava la concorrenza del condominio al pagamento dei danni nel caso in cui questi siano causati da un lastrico solare o terrazzo di proprietà privata.

Nel caso in esame la società, proprietaria di un immobile, adibito ad attività commerciale, nello stabile condominiale, conveniva in giudizio il condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di sua proprietà.

Secondo la ricorrente la causa delle infiltrazioni era da attribuire all’usuramento della guaina di copertura del terrazzo  nonché da alcune tubature abusive presenti in edifici confinanti.

In primo grado il Tribunale accoglieva, parzialmente, la domanda e condannava il condominio a versare circa diecimila euro oltre interessi a titolo di risarcimento.

In appello, però, la sentenza veniva riformata; la Corte di Appello competente, infatti, escludeva, nella fattispecie in esame, la responsabilità del condominio.

La Corte affermava che il terrazzo in questione non era di proprietà del condominio, specificava, altresì, che lo stesso sovrastava solo il piano terraneo di proprietà della società ricorrente.

In base a quanto sopra il condominio non era tenuto alla manutenzione del terrazzo e alla  vigilanza nei confronti dei condomini che avevano realizzato delle tubature abusive.

La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, dopo aver richiamato l’indirizzo giurisprudenziale sul tema, affermava che, al fine di stabilire la corresponsabilità del condominio in caso di infiltrazioni di acqua provenienti da terrazzo o lastrico solare, occorre verificare la funzione di copertura del terrazzo in questione.

Nel caso in esame veniva accertato che il terrazzo sovrastava soltanto un piano terraneo di proprietà esclusiva,“costituendo, di fatto, un corpo di fabbrica adiacente a quello propriamente condominiale”.

Sulla base di tale principio il ricorso veniva rigettato con condanna alle spese in capo alla società ricorrente.

Commento Avv. Carlo Cavalletti
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