
Nessun termine perentorio per procedere ad esecuzione forzata dopo il fermo amministrativo (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 15349 del 17 luglio 2020).
La vicenda sorgeva a seguito di una notifica di un preavviso fermo amministrativo effettuata nel 2007.
Il Giudice di Pace annullava, a far data dalla pubblicazione della sentenza, il fermo, sulla base del principio secondo il quale l’autorità, dopo aver disposto il fermo, ha l’obbligo di procedere al pignoramento nei termini di legge.
Tale principio si basava sull’art. 3 e 5 del DM n. 503/1998 e sull’art. 24 della Costituzione.
Il Tribunale confermava la decisione di primo grado.
La S.p.a. Concessionaria agiva, dinanzi alla Suprema Corte, censurando la sentenza impugnata.
A parere della ricorrente la legge non stabilisce un termine perentorio entro il quale procedere esecutivamente.
La funzione del fermo, essendo una misura afflittiva, mira ad indurre il soggetto ad adempiere.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso e richiamava le disposizioni evidenziate dal Giudice di Pace nella decisione.
In particolare, rilevavano gli Ermellini come la disposizione non preveda termini entro i quali procedere all’esecuzione.
La Corte, pertanto, ribadiva che non sussistono norme che impongono di procedere all’esecuzione forzata entro un termine perentorio.
Aggiungeva, altresì, che a nulla rilevano il principio di buona fede e l’art. 24 della Costituzione.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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