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Nell’ambito dell’art. 2051 c.c. l’onere della prova del nesso causale tra custodia e danno incombe all’attore, mentre la prova del caso fortuito è a carico del convenuto. Nel caso di morte del coniuge spetta alla moglie un danno morale/[..]

Il caso concerne la morte di un padre di famiglia che, durante il ritorno a casa, sbandava con la propria autovettura e decedeva a causa del violento impatto con le barriere non consone alla sicurezza stradale.
Gli eredi del de cuius, assistiti dall’avv. Carlo Cavalletti, intraprendevao azione civile nei confronti dell’ente gestore per responsabilità che si concludeva con sentenza di condanna per omessa custodia.
L’ente proponeva appello e la difesa degli eredi proponeva appello incidentale tempestivo con cui chiedeva la condanna integrale dell’ente gestore oltre ad una modifica degli importi liquidati stante il grave pregiudizio esistenziale subito dalla moglie del de cuius.
La sentenza della Corte di Appello di Firenze risulta interessante sia per l’esame dell’art. 2051 c.c. “danno da cosa in custodia” sia per il rapporto con la fattispecie del caso fortuito.
Sul punto la Corte afferma come nell’ambito dell’art. 2051 c.c. l’onere della prova del nesso causale tra custodia e danno incombe all’attore, mentre la prova del caso fortuito è a carico del convenuto e in mabito processualcivilistico vale il principio di verosomiglianza.
Nessuna sorpresa può destare quindi la decisione del Tribunale che aveva ritenuto di aderire alla riscotruzione dinamica del CTU ritenuta del tutto plausibile.
Ed inoltre la pericolodità della cosa, ex art. 2051 c.c., va valutata in sé, indipendentemente che vi siano o meno disposizioni di legge che impongano particolari accorgimenti da adottare.
Circa poi la liquidazione del danno alla moglie del de cuius la Corte di Appello valuta l’importanza della perizia psichiatrica ammessa nel giudizio secondo cui parte attrice aveva subito un danno del 17%.
La Corte conferma il proprio orientamento, già espressi nella sentenza n. 1930/2014, secondo cui poiché nella tabella milanese del danno da perdita di congiunto non è inserita la componente del danno biologico, la liquidazione separata da quest’ultimo secondo la tabella generale ad esso relativa va effettuata seguendo la tabella generale a punti del danno non patrimoniale.
Per evitare però duplicazioni risarcitorie della componente cd. morale va scomputata la componente nella seconda di tali tabelle.
Quanto infatti alle componenti morali ed esistenziali, l’affectio coniugalis che il Tribunale riteneva priva di provata intensa connotazione in realtà si è rivelata tanto intensa da portare la vedova a non riuscire ad accettare la perdita del marito sia a quello di madre di due figli da crescere.
Per tali motivi la Corte di Appello reputa lo sconvolgimento della vita della attrice a livello elevato.
Ne consegue quindi il rigetto del’appello dell’ente gestore e il risarcimento del danno differenziale a favore degli eredi rispetto a quanto già liquidato dal Tribunale.

Avv. Carlo Cavalletti
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