
Nel caso di disconoscimento della sottoscrizione sulle relate deve essere richiesta la verificazione e produrre l’atto sul quale compare la firma disconosciuta
La vicenda riguarda un artigiano che proponeva ricorso ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso il pignoramento di autoveicoli ex art. 521 bis e 49 dpr 602/1973 promosso dall’agenzia competente per la riscossione dei contributi per un valore di € 7.000,00 sulla base di cartelle esattoriali riguardanti crediti di natura contributiva.
La difesa, costituita dagli avv.ti Carlo Cavalletti e Francesco Capurso, contestavano la regolarità della notifica e, in particolare, che il cliente era venuto a conoscenza delle cartelle sono in occasione del pignoramento.
Nel giudizio di merito il ricorrente provvedeva a disconoscere la sottoscrizione delle relate evidenziando la difformità delle stesse.
Si costituiva la competente agenzia di riscossione eccependo la irrilevanza del disconoscimento in quanto, a suo dire, occorreva la querela di falso.
Il Giudice argomenta le ragioni affermando come nel caso concreto sia necassario il mero disconoscimento e che, la parte che chiede la verificazione, deve produrre l’originale dell’atto sul quale compare la firma disconosciuta.
Tuttavia il Giudice aveva richiesto all’agenzia il deposito degli originali degli avvisi di accertamento sui quali appaiono le sottoscrizioni ma la resistente nulla ha prodotto.
Va dunque ritenuta la carenza di prova in ordine alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito con condanna della resistente alle spese del giudizio.
Commento avv. Carlo Cavalletti iscritto all’albo Cassazionisti

Commenteo dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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