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Negata la pensione di reversibilità al figlio non convivente ed invalido

Il caso in esame riguarda la richiesta di riconoscimento della pensione di reversibilità da parte di un figlio a seguito del decesso della madre.

Sia in primo grado che nel giudizio di appello la richiesta del figlio veniva respinta. La motivazione per i Giudici consisteva nel fatto che il figlio non viveva a carico della madre defunta, infatti, dagli atti risultava che, al momento del decesso, il figlio vivesse con la moglie ed i figli.

Inoltre lo stesso, sempre al tempo della morte della madre, percepiva una pensione di invalidità il cui importo era quasi pari alla pensione del genitore venuto meno.

Inoltre, successivamente alla separazione, la casa coniugale gli veniva assegnata in quanto di sua proprietà.

Proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione, sostenendo che, la delibera dell’Inps n. 478/2000,  riteneva a carico i figli maggiorenni ed inabili con reddito non superiore a quello richiesto per il riconoscimento della pensione di invalidità civile.

Secondo il ricorrente risultava soddisfatto il requisito reddituale per essere considerato a carico della madre.

La Suprema Corte, di diverso avviso, dichiara il ricorso inammissibile.

A parere della Corte la sentenza impugnata aveva ritenuto non integrato il requisito della vivenza a carico, non solo considerando il fatto che il figlio percepisse la pensione di invalidità ma in considerazione anche di altri elementi, ovvero la mancata convivenza con la madre, la proprietà della casa di abitazione e l’equivalenza tra l’importo percepito dalla defunta e l’importo percepito dal figlio a titolo di invalidità.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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