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Necessario l’accertamento clinico strumentale per il risarcimento del danno da lesione micropermanente (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 32483 del 12.12.2019).

La Suprema Corte con l’ordinanza in commento, ritorna sul tema del risarcimento del danno da cd micropermanente e sulla necessità dell’esame clinico strumentale ai fini della liquidazione del danno.

Il caso traeva origine da un appello, proposto da un automobilista, il quale, a seguito di un incidente stradale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti.

La domanda veniva rigettava perchè ritenuta infondata.

Secondo il Tribunale competente, infatti, il conducente non aveva riportato alcuna invalidità permanente stante la “lievissima entità delle lesioni refertate”dal Pronto Soccorso.

A parere dell’organo giudicante il danno biologico sussiste in caso di compromissione dell’integrità psicofisica suscettibile di essere accertata con criteri obiettivi e scientifici.

Nella fattispecie in esame le lesioni riportate non avevano determinato alcuna limitazione delle parti interessate dal trauma, ovvero collo e spalla. Inoltre i certificati medici del medico curante sono stati ritenuti irrilevanti a differenza degli accertamenti clinici strumentali, non presenti nel caso specifico.

La Suprema Corte confermava la decisione del Tribunale ritenendo che, in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, la lesione deve essere accertata con criteri medico legali rigorosi ed  oggettivi. Tale accertamento, pur non essendo l’unico mezzo probatorio utilizzabile, risulta necessario quando la patologia, come nel caso in esame, non è verificabile solo sulla base della visita del medico-legale.

Commento dell’ Carlo Cavalletti iscritto
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