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Multe nulle se la certificazione e la taratura dell’autovelox non provengono dall’ente certificatore. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 14109 del 24.05.2021).

Il caso in esame, avente ad oggetto una opposizione avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, sorgeva a seguito di ricorso proposto dal soggetto multato dinanzi al Giudice di Pace competente.

Il Giudice accoglieva l’opposizione proposta ed annullava il verbale impugnato.

L’annullamento si basava sul fatto che l’Amministrazione non aveva provato che l’apparecchiatura di rilevamento fosse gestita dagli organi di polizia ex art 345 regolamento C.d.s. e che l’intervento della società noleggiatrice dell’apparecchiatura era stato limitato all’istallazione ed impostazione dell’apparecchio.

L’ente locale proponeva appello avverso la decisione che il Tribunale accoglieva.

La vicenda giungeva così dinanzi alla Suprema Corte dove parte ricorrente formulava l’impugnazione su quattro motivi.

In particolare si rilevava violazione e falsa applicazione di legge circa l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio e l’omessa pronuncia su una eccezione di nullità rilevabile d’ufficio.

Gli Ermellini, in accoglimento del ricorso, annullavano i verbali impugnati.

La Suprema Corte ribadiva che, per quanto riguarda la legittimità  ed il contenuto del verbale di accertamento di eccesso di velocità, rileva la regolare taratura degli apparecchi di misurazione, a nulla rilevando attestazioni e certificazioni equipollenti.

Nel caso di specie risultava assente la prova dell’effettuazione di tali verifiche; vi era, infatti, soltanto, l’attestazione da parte della società privata.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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