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Modificabile l’assegno di mantenimento in pendenza di divorzio (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 7547 depositata il 27.03.2020).

La vicenda riguardava due coniugi coinvolti nel giudizio di separazione.
La Corte di Appello competente aumentava l’assegno di mantenimento, dovuto dall’ex marito, in € 750,00 mensili, dal mese di novembre 2014 al mese di settembre 2015.
La decisione aveva tenuto in considerazione il fatto che, in sede di divorzio, l’ordinanza presidenziale aveva stabilito l’importo in € 800,00, a partire dal mese di ottobre 2015, ritenendo congruo l’importo determinato in sede di separazione.
L’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 898 del 1970.
A parere del ricorrente il giudice della separazione avrebbe, indebitamente, sovrapposto la sua decisione a quella del giudice del divorzio. Nello specifico, secondo il soggetto obbligato, la Corte di Appello non poteva, in pendenza di divorzio, rideterminare l’importo.
La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, rigettava il ricorso ritenendolo non fondato.
Secondo gli Ermellini ha correttamente agito il giudice dell’impugnazione il quale ha il potere di giudicare sulla domanda di attribuzione o modifica del mantenimento anche se in pendenza del giudizio di divorzio. Tale possibilità è esclusa nel caso in cui il presidente abbia adottato provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase istruttoria o presidenziale.
I provvedimenti economici, adottati in sede di separazione, infatti, valgono fino a quando non viene adottato un nuovo regolamento in sede di divorzio.
Nel caso di specie, anche in considerazione delle date di decorrenza dell’importo, il giudice della separazione non si è sovrapposto alle statuizioni fissate in sede di divorzio.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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