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Modificabile l’assegno di divorzio se chi ne beneficia riceve beni in eredità (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 10647 del 5 giugno 2020).

Con la decisione in esame la Suprema Corte affronta il tema della revisione dell’assegno divorzile nel caso in cui vi siano delle situazioni nuove che modificano l’assetto patrimoniale dei coniugi.
In particolare l’analisi riguardava il caso in cui la beneficiaria dell’assegno abbia ereditato denaro o beni in eredità.
La questione traeva origine da un ricorso che un uomo presentava dinanzi alla Corte di appello competente, dove chiedeva la riduzione dell’assegno, pari ad € 1800,00, versato nei confronti dell’ex moglie.
A fondamento della richiesta adduceva il peggioramento delle sue condizioni economiche e il miglioramento di quelle dell’ex moglie. L’uomo, infatti, si era risposato e, pertanto, incombevano sullo stesso nuovo oneri matrimoniali; invece l’ex coniuge risultava vivere in una casa di proprietà, essere prossima alla pensione ed aver ereditato circa 118 mila euro.
La Corte di appello rigettava il ricorso.
L’uomo ricorreva dinanzi alla Corte di legittimità dove rilevava la mancata applicazione dei criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile, l’omessa valutazione del secondo matrimonio nonché la mancata considerazione che l’ex moglie viveva in abitazione di sua proprietà, che era prossima alla pensione e che era titolare di una cospicua somma di denaro in banca.
Gli Ermellini accoglievano il ricorso ritenendo i motivi fondati.
I Supremi Giudici richiamavano l’art 9 della legge n. 898 del 1970, la quale prevede che, al fine di poter ridurre l’assegno, è necessario accertare la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie, a parere della Suprema Corte, la decisione impugnata non aveva tenuto in considerazione le circostanze diverse dedotte dal ricorrente.
Inoltre non era stata considerata la breve durata del matrimonio.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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