
Mantenimento diretto al figlio solo a seguito di provvedimento del Giudice. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 9700 del 13.04.2021).
Il caso sorgeva a seguito di una separazione tra coniugi in base alla quale il padre doveva corrispondere l’assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad € 300,00.
Dopo circa 9 anni l’ex moglie intima all’uomo, tramite precetto, di corrispondere circa € 21.000,00 a titolo di assegni arretrati per il mantenimento del figlio.
L’ex marito proponeva opposizione che il Tribunale accoglieva. Il genitore obbligato adduceva di aver corrisposto gli importi direttamente al figlio divenuto ormai maggiorenne.
L’opposizione trovava accoglimento anche alla luce di una dichiarazione scritta del figlio e di interrogatorio formale del genitore obbligato.
La decisione veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello competente dove l’ex moglie rilevava che l’assegno doveva essere versato all’ex coniuge, anche se il figlio era divenuto maggiorenne, che il mantenimento diretto necessitava di un provvedimento del Giudice, provvedimento non presente nel caso di specie, e che una richiesta in tal senso doveva essere effettuata dal beneficiario dell’assegno, ovvero la donna, la quale, invece, affermava di non aver spiegato tale domanda.
Parte appellante evidenziava, pertanto, l’irrilevanza dell’eventuale versamento al figlio ad opera del padre.
In sede di appello le richieste della donna venivano accolte ed in seguito l’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte.
Il ricorrente, in sostanza, faceva leva sull’accordo tra le parti in merito alla corresponsione dell’assegno direttamente al figlio.
A parere degli Ermellini il ricorso appariva infondato.
La Suprema Corte, infatti, affermava che, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifica la sentenza di separazione, il padre non può versare l’assegno direttamente al figlio.
Il mantenimento risponde ad un interesse superiore per i figli e, ai sensi dell’art 337 septies c.c., solo il Giudice è autorizzato a disporre il mantenimento diretto nei confronti del figlio.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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