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L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs 150/11 [..]

La sentenza in oggetto concerne una opposizione nelle forme ex art. 615 c.p.c, presentata dall’avv. Carlo Cavalletti, relativa ad una cartella esattoriale per presunte violazioni del cds.
Il Giudice riferisce come le SS.UU. con la sentenza 22/09/2017 n. 22080 hanno sancito che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs 150/11 e non nelle forme della opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
In relazione alla avvenuta prescrizione, eccepita dalla difesa del ricorrente, il Giudice motiva come, secondo il disposto degli artt. 209 Cds e 28 L.689/81, risulta essere decorso il termine prescrizionale di cinque anni fra la data della notifica del verbale di contravvenzione avvenuta il 13.6.09 e la notificazione della cartella esattoriale, avvenuta nel dicembre 2018, senza che alcun atto interruttivo della prescrizione stessa sia stato notificato all’opponente in tale lasso di tempo. Per tali motivi, in accoglimento della proposta opposizione, va dichiarata l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria per intervenuta estinzione del credito cartellizzato, non esercitato nel termine quinquennale, con conseguente caducazione della relativa cartella. Sull’applicazione del termine quinquennale ex art.209 Cds, si osserva che la cartella esattoriale vale come un mero atto di precetto, volto alla messa in mora del debitore e all’interruzione del termine prescrizionale.
L’autorità giudiziaria, stante le ragioni, condanna altresì la controparte al pagamento delle spese processuali.

Avv. Carlo Cavalletti
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