
L’onere della prova dell’avvenuta interruzione spetta a Agenzia delle Entrate così come spetta allo stesso ente di riscossione la prova della regolarità della notifica” (Giudice di Pace di Pisa sentenza n. 11/2019 rg. 2674/2016).
La vicenda riguarda una società che si occupa di trasporti e rifiuti che si vedeva notificare cartelle esattoriali da Agenzia delle Entrate di Riscossione (ex Equitalia) per presunte violazioni del codice della strada e altre sanzioni amministrative.
La difesa, costituita dagli avv.ti Carlo Cavalletti e Andrea Doveri, eccepivano sia la irreolarità/illegittimità delle avvenute notifiche sia la prescrizione dei presunti crediti in quanto concernenti somme sottoposte al decorso temporale.
Il Giudice accoglie in toto la difesa della società affermando che “nel momento in cui viene eccepita la illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell’intimazione di pagamento impugnata, sorge in capo a Agenzia delle Entrate-Riscossione l’onere della prova di documentare la correttezza della notifica”.
Altresì “nel momento in cui viene eccepita la prescrizione del credito posto a fondamento dell’intimazione di pagamento impugnata, sorge in capo a Agenzia delle Entrate-Riscossione l’onere della prova di documentare la interruzione della prescrizione”.
Stante la mancata prova addotta da Agenzia delle Entrate-Riscossioni il Giudice accoglie l’opposizione annullando le cartelle di pagamento poste a fondamento della intimazione.
L’Autorità Giudiziaria, dando ulteriore risalto alla decisione, condanna anche Agenzia delle Entrate-Riscossioni al pagamento delle spese di lite.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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