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L’obbligo di comunicare i dati del conducente decorre dalla richiesta dell’autorità (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 9569 del 12.04.2021).

Con la decisione in esame la Suprema Corte analizza la fattispecie relativa all’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare i dati del conducente.

In particolare si sofferma sulla decorrenza del termine.

Nel caso di specie, il proprietario del veicolo ricorreva avverso il verbale con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art 126 codice della strada per non aver comunicato i dati del conducente, sanzionato ai sensi dell’art 148 comma 2 del codice della strada.

Sia in primo grado che in sede di appello la domanda veniva rigettata.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove parte ricorrente denunciava l’errata applicazione dell’art 126 bis del codice della strada.

Nello specifico parte ricorrente sosteneva che la comunicazione dei dati del conducente deve avvenire dopo la definizione del procedimento di opposizione al verbale con il quale viene contestata la violazione della sanzione principale.

La Corte riteneva il motivo inammissibile e, richiamando il precedente giurisprudenziale in materia, affermava che il termine per comunicare i dati del conducente decorre dalla richiesta dell’autorità rivolta al proprietario e non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale.

Si tratta, infatti, di un illecito istantaneo ed autonomo rispetto alla commissione di un precedente illecito.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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