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L’istanza di rateizzazione del debitore non equivale a riconoscimento del debito. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 5549 del 01.03.2021).

La pronuncia in esame esprime un principio favorevole per il contribuente e va a consolidare il ragionamento per cui la richiesta di rateizzazione del debito non equivale a riconoscimento dello stesso.

Nel caso di specie, la decisione della Suprema Corte confermava quanto già statuito in sede di appello.

In particolare gli Ermellini si sono soffermati sul valore da attribuire all’istanza di rateizzo, avanzata dal debitore, ritenendo la stessa inidonea ad essere intesa come volontà di rinunciare ad agire o come riconoscimento del debito.

Tale istanza, infatti, può avere scopi diversi e tutelare il diritto del soggetto contribuente di ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo e al tempo stesso di tutelare lo stesso da possibili esecuzioni o misure cautelari.

Nella stessa sentenza si afferma, altresì, che la richiesta di rateizzo non comporta la conseguenza di produrre effetti interruttivi della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2944 c.c.

Affinchè la richiesta abbia valore di riconoscimento del debito con effetto interruttivo occorre che provenga dal soggetto che disponga del diritto e che dalla dichiarazione si desuma la consapevolezza del riconscimento del debito e che questo resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.

Il principio emerso nella pronuncia oltre a confermare un orientamento in tal senso già avviato appare applicabile ed utilizzabile anche nelle procedure di sovraindebitamento.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
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