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L’indipendenza economica del figlio maggiorenne e obbligo di mantenimento. (Corte di Cassazione, Sez. Civile, ordinanza n. 19696 depositata il 22.07.2019).

Con la pronuncia in esame la Corte chiarisce fino a quando il genitore è tenuto al mantenimento dei figli, nello specifico quando questi si possono definire economicamente autosufficienti.

La vicenda prendeva le mosse dalla richiesta di un padre il quale, agiva in giudizio e chiedeva la revoca dell’obbligo di mantenimento dei due figli maggiorenni e dell’assegnazione della casa familiare. Sosteneva che entrambi i figli fossero divenuti economicamente autosufficienti.

La madre proponeva opposizione adducendo che uno dei due figli svolgeva solo lavoro occasionale e l’altro aveva subito una riduzione dei guadagni.

Il Giudice accoglieva la richiesta del marito ma in appello la sentenza veniva riformata.

Secondo la Corte di Appello il marito non aveva dimostrato l’autosufficienza economica dei figli.

La questione giungeva in Cassazione, la quale non condivide la decisione della Corte di Appello.

Nello specifico, a parere della Corte, la prova del raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio non grava sul genitore che propone richiesta di revoca dell’obbligo di mantenimento.

La Corte, infatti, specifica che il genitore ha il dovere di assicurare ai figli la possibilità che questi completino il percorso di formazione in modo che possano essere in grado di lavorare e rendersi indipendenti.

Per quanto riguarda la prova del grado di capacità lavorativa, la Suprema Corte afferma che questa può desumersi, anche, in via presuntiva dalla formazione nonché dal mercato del lavoro.

La prova contraria, invece, sarà in capo al figlio, il quale dovrà dimostrare che, nonostante abbia completato il percorso formativo e quindi sia capace di lavorare, non riesca ad ottenere una remunerazione sufficiente per cause estranee alla sua responsabilità.

La Corte aggiunge che comunque vanno valutati altri fattori quali l’età, il tempo necessario per finire la formazione e in generali i fattori che incidono sul tenore di vita.

Secondo il ragionamento della Corte l’ingresso nel mondo del lavoro, anche con retribuzione minima, comporta che il soggetto, capace di lavorare, possa nel tempo migliorare la propria condizione economica.

Tale passaggio segna, pertanto, la fine dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore obbligato.

Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso del padre.

Commento dell’ Avv. Mariangela Caradonna

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