
Licenziamento ritorsivo: nullità se basato su addebiti generici e pretestuosi (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 11705 pubblicata il 17 giugno 2020)
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte analizza la fattispecie dei licenziamenti “ritorsivi” e della nullità perchè senza giusta causa.
La vicenda sorgeva a seguito della decisione della Corte di appello la quale considerava nullo il licenziamento per giusta causa intimato perchè ritorsivo.
La Corte disponeva, pertanto, il reintegro del lavoratore in servizio e condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno ex art 18 della legge n. 300/1970 così come modificato dalla legge n. 92/2012.
La decisione della Corte si basava sulle risultanze probatorie, documentali nonchè testimoniali acquisite. Rilevava, altresì, la mancanza di un diverso motivo o di un motivo ragionevole addotto a giustificazione del recesso del rapporto.
La natura ritorsiva del licenziamento emergeva dagli elementi presenti, quali l’infondatezza e la genericità degli addebiti, il contenzioso in corso tra azienda e lavoratore nonché l’emarginazione del dirigente in questione.
La società datrice di lavoro ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove il ricorso veniva, però, rigettato.
La Suprema Corte affermava infatti che:“il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n4 108 del 1990 – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunate nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni”.
A parere degli Ermellini l’onere della prova sul carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore ma il giudice di merito può valorizzare tutti gli elementi presenti nel giudizio, anche quelli che escludono la presenza di un giustificato motivo oggettivo, e che, attraverso la valutazione globale ed unitaria, permettono di provare, anche in via presuntiva, la natura ritorsiva del licenziamento.
La ricorrente lamentava l’omessa pronuncia in merito alla domanda diretta ad ottenere una quota del tfr.
A parere della Corte risultava, in appello, assente il motivo specifico, motivo che, a parere dell’ex moglie, invece, era stato proposto implicitamente.
Gli Ermellini respingevano il ricorso ritenendo il motivo non fondato.
Nello specifico affermavano che, non essendo la donna titolare dell’assegno di divorzio, non poteva presentare domanda relativamente alla quota del tfr.
La Corte precisava che non rilevava l’omessa pronuncia della Corte di Appello sui motivi della richiesta del tfr da parte della donna.
Ciò perchè appunto, avendo la stessa rinunciato all’assegno di divorzio non può avanzare alcuna pretesa sul tfr dell’ex coniuge.
Sulla base di quanto sopra la Suprema Corte confermava quanto statuito dalla Corte di appello.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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